No, la PEC deve essere acquistata - anche online - dai gestori abilitati da DigiitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione). L’indirizzo PEC deve essere già attivato nel momento della comunicazione al Registro Imprese
No, l'indirizzo PEC solo assegnato ma non ancora attivato dal punto di vista tecnico-informatico non esiste e sarà applicata la relativa sanzione in caso di ritardo (vedi domanda seguente).
A ciascun legale rappresentante della società viene applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 codice civile da un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro (con pagamento in forma ridotta entro 60 giorni dalla notifica di 412 euro).
No, l'articolo 16 comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con legge 2/2009, prevede la comunicazione solo per le imprese costituite in forma societaria
Sì per le sedi secondarie iscritte ai sensi dell'art. 2508 codice civile relativo alla pubblicità degli atti societari perché la PEC si configura come "sede elettronica" della società. No per le unità locali di imprese estere (che non abbiano una rappresentanza stabile in Italia) in quanto non sono iscritte nel Registro Imprese e non sono pertanto tenute al nuovo obbligo.
Sì, è necessario che l'indirizzo che compare in visura e nei certificati sia sempre valido e attivo. La comunicazione è gratuita e va effettuata per via telematica con le stesse modalità previste per la prima comunicazione.
No, la società deve comunicare un solo indirizzo PEC presso il Registro Imprese della sede legale a prescindere dalle sedi secondarie e unità locali di cui dispone.
No, perché al Registro Imprese si iscrivono esclusivamente le informazioni e i dati previsti dalla legge e la normativa in materia di PEC prevede la comunicazione di un solo indirizzo PEC che rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale.
L'indirizzo PEC va comunicato al Registro Imprese della sede legale dell'impresa esclusivamente per via telematica attraverso le procedure Comunica, Starweb o nuova procedura semplificata presente sul portale www.registroimprese.it. Per la comunicazione attraverso Comunica o Starweb vanno seguite le istruzioni indicate nella Guida pubblicata nella pagina www.pd.camcom.it/PEC
È possibile verificare la presenza dell'indirizzo PEC dal sito http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pec/indexSocieta.jsp inserendo la denominazione dell'impresa e la provincia della sede legale. Dalla lista che viene visualizzata si clicca sulla denominazione di interesse per visualizzare la Scheda dettaglio impresa. Se nella scheda è visualizzato il campo "Indirizzo posta elettronica certificata" (visibile inserendo un codice antispam) allora l'impresa ha già comunicato il proprio indirizzo PEC. Se questo campo non viene visualizzato, l'impresa NON ha comunicato l'indirizzo PEC. Per le società in liquidazione o in fallimento (che hanno comunque l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC) occorre invece richiedere una visura camerale o contattare l'Ufficio relazioni con il pubblico della Camera di Commercio di competenza
No, le "PEC del cittadino", riconoscibili appunto dal dominio @postacertificata.gov.it, sono riservate esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni e quindi non possono essere utilizzate dalle imprese in forma societaria. La procedura di comunicazione rifiuta l'inserimento di caselle PEC con questo dominio.
No, il Registro Imprese non può inseririre dati non previsti dalla legge. Le eventuali comunicazioni PEC effettuate da imprese individuali e dai soggetti non tenuti a questo obbligo saranno rifiutate.
No, l'articolo 16 comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con legge 2/2009, prevede la comunicazione solo per le imprese costituite in forma societaria. (quindi anche per questi soggetti vale quando riportato nella domanda precedente).